3 novembre 2016
Con la sentenza depositata il 26.10 u.s., la Corte di Cassazione ha “modificato” l’orientamento sui profili fiscali del trust, che nel caso oggetto della sentenza, n. 21612/16, riguarda il c.d. trust auto-dichiarato, in cui la figura del settlor (disponente) e quella del trustee (gestore) coincidono in un solo soggetto, mentre il beneficiario della destinazione è un soggetto diverso (o, al limite, un altro soggetto oltre al conferente-gestore).
Il mutamento del precedente orientamento, contenuto in una serie di pronunce (da ultimo, n. 4482/2016; conf. n. 5322/2015), su cui spiccano le note ordinanze nn. 3735, 3737, 3886 del febbraio 2015, riguarda appunto l’applicabilità dell’imposizione in misura fissa piuttosto che quella in misura proporzionale, in quanto con l’istituzione di un trust non si ha un trasferimento di beni e diritti, ma un effetto segregativo del bene in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente.
Dunque, l’elemento di discontinuità – e di rilevante importanza pro futuro – sta proprio nel fatto che, con la sentenza in commento, viene confermata l’interpretazione, prevalente in dottrina e nella maggior parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il mero vincolo di destinazione dei beni in trust non possa essere il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione e delle altre imposte in misura proporzionale. Tale tipologia di tassazione, invece, va rimandata al momento in cui i beni vincolati in trust saranno trasferiti ai beneficiari del trust stesso.
Inoltre, si evidenzia correttamente che non si può prescindere dall’effettivo trasferimento di beni o diritti in capo al trustee per l’applicazione
dell’imposta di donazione.
Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, dato che i beni vincolati nel trust auto-dichiarato non divengono di proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non viene in essere il presupposto che determina l’applicazione dell’imposta di donazione, e cioè “un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”.
Da qui, la conclusione per cui è dovuta l’imposizione in misura fissa e non quella in misura proporzionale.
Tali principi involgeranno anche altri istituti di diritto civile, su cui è gravato l’orientamento precedente a quello offerto dalla sentenza in commento, come il fondo patrimoniale e i vincoli di destinazione, di cui all’art. 2645-ter c.c., per i quali si riprenderà a parlare di imposizione in misura fissa, come peraltro è sempre accaduto.
Per il testo integrale della sentenza: sentenza_cass_21614_16_ok